Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022 (art. 29)

– Si prevede la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale. L’abilitazione all’esercizio professionale dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell’università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all’esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nè partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Si rileva che il sopraccitato comma 11 dell’art. 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”;

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (art. 34)

– Si dispone che il Dipartimento della protezione civile e i soggetti
attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile, sono
autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino
al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e
altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura,
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, in relazione
all’emergenza e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista
per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia
di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico. In
relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le
linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle
attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari;
sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 18)

– Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale
ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza
epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip
S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere
incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva
la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da
esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della
stazione appaltante;

Misure urgenti in materia di pubblico impiego (art. 19)

– Si dispone il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con
ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i
periodi di quarantena. Nella fattispecie il periodo trascorso in malattia o in
quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Si stabilisce, invece, che i periodi di
assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni non dovuti al Covid-19
imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID
costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non
corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega
copia del decreto indicato in oggetto (All. n. 1).

ALL. n. 1

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