COMUNICAZIONE N.138
AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO
AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Agenzia delle Entrate – Risoluzione N.41/E – Regime fiscale dei
compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi erogati
ai sostituti medici in continuità assistenziale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “In relazione alla fattispecie in esame,
considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario
per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si
ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale
abituale.
Ne consegue, pertanto, che l’Istante sarà obbligato all’apertura della partita IVA e
all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a
dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.
Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni
richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come
modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l’applicazione di una imposta unica
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti”.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

AGENZIA DELL’ENTRATE: RISOLUZIONE N.41

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