Un tema di grande rilevanza per i medici ospedalieri, spesso trascurato dai diretti interessati, è quello dell’anzianità di servizio e dei criteri che presiedono al relativo computo ai fini dell’applicazione degli istituti della contrattazione collettiva che presuppongono la maturazione di una determinata esperienza lavorativa.

La questione è stata oggetto di recenti interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza che hanno sgombrato il campo dall’erronea e penalizzante interpretazione delle norme alla quale si sono finora attenute le aziende sanitarie, avallando le legittime rivendicazioni dei dirigenti medici, le quali, in sintesi, si articolano in due direzioni.

Da un lato, si tratta della possibilità di far valere nel computo dell’anzianità quinquennale richiesta tutti i periodi di servizio svolto presso le aziende del SSN, anche se a tempo determinato e pur se inframmezzati da brevi interruzioni, ai fini dell’incremento dell’indennità di esclusività (per i medici che non abbiano optato per l’extramoenia) e (per tutti i medici) dell’attribuzione di un incarico dirigenziale ricompreso tra quelli di “fascia c” nel periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo CCNL “Sanità”, ovvero fino al 31 dicembre 2019, con la relativa retribuzione di posizione (mentre dal 1/1/2020 l’incarico da conferire al dirigente medico al maturare del quinquennio di attività è almeno quello “professionale” previsto dalla nuova disciplina contrattuale, sempre con la corrispondente retribuzione di posizione). Ciò in base al principio che vieta ogni discriminazione del lavoro subordinato a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fissato dalla normativa europea e riconosciuto, sul piano interno, dalla Costituzione e dalle norme di attuazione delle direttive comunitarie adottate in materia.

Dall’altro lato, è stato autorevolmente confermato dalla giurisprudenza che la disciplina contrattuale della dirigenza medica delinea, attraverso il sistema degli incarichi dirigenziali, un percorso di progressione di carriera del medico ospedaliero connesso con l’incremento delle conoscenze e delle competenze tecniche acquisite nel corso degli anni di attività, cui è funzionale la verifica tempestiva da parte dell’organismo di valutazione aziendale, la quale costituisce ineludibile obbligo datoriale. Il dirigente medico, pertanto, ha il diritto di essere valutato, alle scadenze previste, ai fini dell’assegnazione di un incarico tra quelli contemplati dalla contrattazione collettiva e del riconoscimento della retribuzione di posizione ad esso correlata. E, nel caso d’inadempimento da parte dell’azienda, può vedersi risarcito il danno conseguente, tanto sul piano patrimoniale (per la mancata percezione della retribuzione di posizione e l’eventuale detrimento di carriera), quanto su quello non patrimoniale (per la lesione dell’immagine e, se ricorra, della sfera esistenziale).

E’ un dato di fatto, invece, che molti dirigenti ospedalieri siano stati lasciati a lungo senza uno specifico incarico da parte delle aziende sanitarie che ne riconoscesse e valorizzasse la specifica professionalità, continuando a svolgere con abnegazione tutte le attività necessarie al miglior funzionamento delle strutture, pur nelle note e diffuse condizioni di difficoltà, senza ricevere quell’apprezzamento dell’opera svolta e dell’impegno profuso che è alla base del sistema degli incarichi, né i dovuti incrementi retributivi.

Come si vede, il tema non solo investe la dignità professionale del medico ospedaliero, ma incide anche – e in misura non trascurabile – sul trattamento economico spettante. E, nonostante mi sia adoperato nel diffondere, anche tramite il sito internet dell’Ordine, informazioni utili al riguardo e nel suggerire le possibili iniziative, solo in pochi hanno finora colto l’opportunità intraprendendo la via giudiziaria, che vede oggi riconosciuta al massimo livello della giurisprudenza la fondatezza delle loro istanze. Mentre è evidente che l’inerzia degli interessati non potrà che precludere, col maturare della prescrizione, il pieno riconoscimento dei loro diritti.

avv. Mariano Morgese

Condividi