In caso di inabilità temporanea, i medici convenzionati beneficeranno di un assegno di almeno 33,5 euro al giorno a prescindere dal proprio reddito e rivalutati annualmente.

Si tratta di un’altra novità che riguarda gli iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata, che si aggiunge a quella dell’estensione della tutela della malattia sino ai 72 anni.Entrambe le misure deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam hanno appena ricevuto il via libera dei ministeri vigilanti.

COME FUNZIONA IL MINIMO GARANTITO

Alla luce delle ultime novità, è utile fare un quadro di sintesi sul metodo di calcolo dell’indennità per le differenti categorie professionali mediche. L’Enpam, per scongiurare la possibilità che medici con redditi bassi – vuoi perché in fase di avvio professionale o per altre circostanze – ricevessero un’indennità troppo bassa, ha previsto di garantire un assegno minimo di 33,50 euro al giorno, indicizzati ogni anno del 100 per cento sull’indice Istat. Questo perché per tutte le categorie è previsto un sistema di calcolo dell’indennità che si basa sul reddito percepito nei periodi precedenti alla malattia dall’iscritto.

Eccoli in dettaglio.

Per i medici di medicina generale l’indennità giornaliera viene calcolata sulla base della media dei compensi percepiti nei tre mesi che precedono il mese in cui è avvenuta la sospensione dell’attività in convenzione. Viene quindi corrisposto 1/30 del 62,5 per cento del compenso medio dei tre mesi presi in considerazione.

Tra gli specialisti esterni, per i medici della branca a visita l’indennità giornaliera è pari a 1/80 del contributo medio annuo relativo al biennio solare precedente l’anno che comprende il periodo di inabilità, mentre per i medici della branca a prestazione l’indennità è 1/55.

Bisogna dire che gli specialisti della branca a prestazione, con il nuovo regolamento, avranno dal 2028 lo stesso coefficiente di calcolo degli specialisti della branca a visita.

Per gli specialisti ambulatoriali con contratto a tempo indeterminato, i primi sei mesi di assenza dal servizio sono retribuiti dall’Asl.

L’indennità Enpam spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio e viene pagata fino a un massimo di 18 mesi: per i primi 90 giorni (dal 181° giorno) l’Enpam garantisce il 50 per cento del compenso (il resto è a carico del Servizio sanitario nazionale); per i successivi 15 mesi l’Enpam corrisponde il 100 per cento del compenso, mentre il Ssn assicura solo la conservazione dell’incarico.

Agli specialisti ambulatoriali con contratto a tempo determinato, invece, l’indennità è corrisposta al 100 per cento fin dal primo giorno di assenza per un periodo massimo di 6 mesi e il Ssn assicura solo la conservazione dell’incarico per 6 mesi.

Con il nuovo regolamento quindi, anche nel caso di redditi particolarmente bassi, che secondo le modalità di calcolo specifiche avrebbero comportato un assegno di inabilità molto limitato, verrà garantito a tutti un importo minimo giornaliero.

L’importo minimo sarà rivalutato all’indice dei prezzi Istat ogni anno con una delibera del Consiglio di Amministrazione, che sarà poi inviata ai Ministeri vigilanti per la sua approvazione.

TUTELA DELLA MALATTIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Per gli iscritti che versano alla Quota B, inclusi quindi gli specialisti esterni che non hanno un rapporto di convenzione diretto con il Ssn, l’indennità è sempre proporzionale al reddito e nel loro caso anche all’aliquota con la quale si versano i contributi. Per i liberi professionisti che versano con l’aliquota piena, il sussidio è pari all’80 per cento del reddito dichiarato ai fini della Quota B. Chi versa con l’aliquota ridotta riceve un sussidio rideterminato tenendo conto della percentuale versata. I neoiscritti al fondo, cioè quelli che versano alla Quota B da meno di tre anni, invece, ricevono un sussidio di 38,90 euro al giorno che spetta dal 61° giorno fino a un massimo continuativo di 365 giorni.

Gianmarco Pitzanti

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