Un collega nostro iscritto ci ha sottoposto l’articolo apparso su DottNet, dove si evince che per la Suprema Corte la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria è quinquennale, con tutte le ricadute che cio’ comporta per i colleghi che hanno intrapreso azioni atte a tutelare un proprio diritto.

Il nostro OMCeO, con un incontro nel febbraio 2016, aveva posto l’attenzione sulla questione della tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria e dei diritti degli specializzandi, ribadita poi un mese dopo con la pubblicazione di uno schema di lettera interruttiva della prescrizione, curata dal legale dell’Ordine, l’Avv. Mariano Morgese.

Anche in questo caso, il nostro legale, che ringraziamo per la grande solerzia, ha sintetizzato, nelle righe che seguono, la recente sentenza della Cassazione (n. 35571 del 20/12/2023) in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva CEE sull’obbligo di remunerazione del periodo di specializzazione dei medici, che modifica, in parte, i termini prescrittivi per i procedimenti:

“In base a quanto finora sancito dalla stessa Cassazione, la prescrizione del diritto era quella ordinaria decennale. Ora, però, la Corte chiarisce che ciò vale solo per i giudizi instaurati entro il 31/12/2011, poichè dal 1/1/2012 è entrata in vigore la legge 183/2011, che ha stabilito che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile, cioè alla prescrizione di cinque anni.
Se il diritto al risarcimento era già stato azionato in giudizio 
(non basta il semplice atto interruttivo, deve esserci una causa pendenteprima dell’entrata in vigore della nuova legge, l’abbreviazione del termine di prescrizione non ha effetto e continua ad operare il precedente termine decennale fino alla sentenza definitiva. In caso contrario si applica il nuovo termine quinquennale (la portata sostanziale della pronuncia è questa)”

Avv. Mariano Morgese

 

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