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Miscellanea

Con quali modalità devo comunicare all’Ordine l'assunzione da parte mia della Direzione Sanitaria di una struttura medica o odontoiatrica ?

Può inviare una comunicazione, allegando copia del Suo documento di identità, anche via e-mail e precisando il luogo, l’indirizzo (c/o Studio ….. via ……….. comune – provincia) e la data di inizio incarico.

Sto cercando offerte lavorative... potete dirmi dove posso trovare informazioni, richieste ove poter mandare il mio CV? Nella sede dell’Ordine esiste una bacheca dedicata?

Può inviarci CV che verrà posto all’att.ne del Presidente per eventuale pubblicazione sul sito e posto in bacheca a disposizione degli iscritti. Nella parte riservata del sito dell’Ordine, alla voce ‘Cerco e offro’ può consultare le proposte di lavoro

Sono titolare di uno Studio Medico e per ora lavoro da solo: sono esente dal dover compilare il documento della valutazione dei rischi ?
Risposta:  Ove il professionista svolga la propria attività da solo, questi non sarà soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
Vorrei sapere se la MASSOTERAPIA e la IONOFORESI possono essere praticate senza la specifica abilitazione da un Medico non specializzato.
 Risposta:  Il Medico Chirurgo abilitato ed iscritto all’Albo professionale può svolgere l’attività medica in ogni sua branca (compresa, pertanto, anche l’attività fisiatrica) ad eccezione della Radiologia, della Anestesiologia e rianimazione e dell’Odontoiatria (per l’esercizio della quale è stata addirittura specificamente promulgata la L. 409/1985).
Esiste un tariffario massimo per le prestazioni mediche?
Risposta: Gentile Collega, il tariffario nazionale che stabiliva solamente le tariffe minime (non sono mai esistite tariffe massime) non esiste più in quanto abolito dalla c.d. Legge Bersani dell’8/2006
Un medico e una persona che non è medico possono fare una società (società di capitali o società di persone) o eventualmente uno studio associato per svolgere attività medica? Il medico fa le prestazioni e l’altro socio è solo socio di capitale?

Risposta: La presenza di un soggetto “non medico” esclude a priori la forma associativa, prevista quale possibili solo tra professionisti. Quanto, invece, alla costituzione di una società di capitali (non di persone perché un eventuale fallimento potrebbe portare disdoro alla categoria, rischiando il professionista “in proprio”) richiamiamo l’art. 65 del Codice di Deontologia Medica che recita “I medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione. I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell’ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione: – garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività dell’ oggetto sociale dell’ attività professionale relativamente all’albo di appartenenza; – può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge; – è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; – non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale. …”

I medici sono titolari di un diritto di rivalsa nei confronti dell'ENPAM?
Risposta: Si premette che la rivalsa previdenziale è una facoltà e non un obbligo.

Nel caso dei medici, poichè l’Enpam, a differenza di altre casse previdenziali, non prevede la contribuzione integrativa,  tale diritto non sussiste (si veda l’art. 3, comma 1°, del regolamento del Fondo di previdenza Generale, ai sensi del quale l’unico versamento dovuto dai medici a favore della quota B, consiste in un contributo previdenziale soggettivo commisurato al reddito)

Come può un Medico di nazionalità straniera, trasferito da poco in Italia, esercitare la Professione Medica? Come avviene l’iscrizione all’Albo?
Risposta: Come prima cosa il Medico dovrà ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it > Indice A – Z > Professioni Sanitarie > Modulistica per il riconoscimento di titoli). Emesso il Decreto, dovrà allora recarsi presso l’Ordine professionale competente per provincia (per residenza, attività lavorativa prevalente o – trattandosi di prima iscrizione – domicilio) e richiedere l’iscrizione al relativo Albo.  Solo dopo ottenuta l’iscrizione con dedicata delibera consiliare, il Medico potrà esercitare in Italia senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
Ho effettuato richiesta di cambio di residenza presso il comune di Campobasso. Vorrei sapere se è necessario cambiare quanto prima Ordine iscrivendomi al vostro o se è possibile rimanere iscritti all'Ordine di provenienza fino a scadenza dell'anno corrente
Risposta: Egr. Dottore, se la Sua attività prevalente rimane nella provincia di provenienza, può scegliere di restare iscritto nell’ordine di provenienza. Se invece sia la residenza che l’attività vengono trasferite in altra provincia bisogna attivarsi per il trasferimento. Sul sito del nostro Ordine potrà trovare tutte le indicazioni e la modulistica da presentare seguendo le istruzioni.Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Mi sono trasferita a lavorare in Belgio per un periodo superiore a un anno. Sono tenuta comunque al pagamento della quota di iscrizione all’Albo?
Risposta:  La quota è dovuta per il solo fatto di essere iscritti all’Albo, ex art. 10 lett. c) D.P.R. 221/1950, così come il pagamento dei contributi all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza (ENPAM – art. 21 D.Lgs.C.P.S. 233/1946).
Vorrei alcune informazioni sulla organizzazione del Servizio di Medicina di Base. In particolare orari di apertura, accesso e prenotazione, visite domiciliari.
Risposta: In risposta alla sua richiesta di delucidazioni sulla situazione relativa al Servizio di Medicina Generale nel suo Comun di residenza Le comunichiamo quanto segue:  1) Lo svolgimento dell’assistenza, erogata dal Medico di Medicina Generale a favore dei propri iscritti, trova la sua specifica applicazione in relazione a quanto disposto dall’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (A. C. N.) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, ai sensi dell’articolo 8 del D. LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni; 2) L’attività medica viene prestata nello studio del medico, o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato (Art. 47 c. 1); 3) Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del servizio medesimo, nei confronti del cittadino ( Art. 36 c. 1); 4) Lo studio professionale del medico deve essere aperto, agli aventi diritto, per 5 giorni la settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì,  con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine sulla settimana e, comunque, con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore a:  – 5 ore settimanali fino a 500 assistiti; – 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti; – 15 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti; L’orario di studio è definito dal medico, anche in relazione alla necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e, comunque, in maniera tale che sia assicurato il miglior funzionamento dell’assistenza (Art. 36 c. 5); 5) LE VISITE NELLO STUDIO MEDICO, SALVI I CASI D’URGENZA, VENGONO, DI NORMA, EROGATE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE (Art. 36 c. 8); 6) L’AZIENDA SANITARIA ha il compito di verificare l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 36 c. 5, espressamente richiamato al precedente capoverso n. 4 (Art. 36 c. 6). Dopo avere doverosamente illustrato quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative, si ritiene che, come già richiamato al punto 6, le eventuali discrepanze,  da Lei rilevate in tema di applicazione dell’ A. C. N. , con particolare riferimento agli orari di svolgimento dell’attività medica, debbano essere indirizzate all’attenzione della locale Azienda Sanitaria Locale, competente in materia.
Sono a Campobasso per lavoro per un periodo di 2 mesi. Come posso regolarmi avendo bisogno di un medico di base?
Risposta: può recarsi da un qualunque Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN per avere assistenza pari a quella che Lei ha presso la Sua residenza. Dovrà tuttavia corrispondere al Collega la visita occasionale ambulatoriale o domiciliare.
Sono dipendente ospedaliero, non ho la partita IVA. Qualora mi venisse fatta qualche richiesta in merito a visite extraospedaliere, è possibile rilasciare la ricevuta di prestazione occasionale anche se sono assunta presso un Ente Ospedaliero?
Risposta:  Per quanto concerne le visite  specialistiche extraospedaliere nel rapporto  di lavoro che prevede l’intramoenia, non è possibile rilasciare  ricevuta per prestazione occasionale. Nella fattispecie è possibile effettuare la prestazione previo  parere favorevole della direzione dell’azienda ospedaliera.
Quali sono le vigenti normative che disciplinano la libera professione per i Medici Ospedalieri? E' lecito che un Medico convinca i pazienti, durante la visita nell’ambulatorio pubblico, a servirsi invece del proprio studio?
Risposta: La normativa sull’attività libero-professionale del personale medico risale al 1997 (D.L. 20.6.1997 n. 175 “Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”, convertito dalla Legge 7.8.1997 n. 272), così come al 1997 risalgono anche i Decreti Ministeriali emessi in argomento (D.M. Sanità 31.7.1997 “Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” e D.M. Sanità 31.7.1997 “Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario Nazionale”). L’opzione per l’attività libero-professionale intramuraria o extramuraria deve essere dal sanitario ben espressa alla Struttura Ospedaliera alle cui dipendenze si trova. Il sanitario che abbia scelto l’attività libero-professionale in extramoenia potrà, quindi, professare, oltre all’attività di dipendente ospedaliero, anche quella, per l’appunto, libero-professionale presso uno Studio privato. Il sanitario dipendente di una Struttura Pubblica è vincolato da clausole contrattuali che, ovviamente, escludono la facoltà di distrarre pazienti a favore di pari attività prestata in campo privatistico. Ove ponesse in atto tale comportamento, incorrerebbe in sanzioni disciplinari oltre che in violazioni penali (Titolo II – “Dei delitti contro la pubblica amministrazione” Capo I – “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” Codice Penale).
E' necessario stipulare una polizza personale oltre a quella normalmente prevista dal contratto per svolgere le attività di reparto intra ospedaliere? Dove posso raccogliere informazioni a riguardo?

Risposta:  L’attivita’  di  medico  specializzando, sotto il profilo assicurativo, è normata dal decreto legislativo 368/1999 che prevede: 1-PROFILO PREVIDENZIALE per i contratti di formazione specialistica stipulati fra medici, università che erogano  il trattamento economico e regioni, nel cui territorio hanno sede le ASL nelle quali si svolge la formazione dei sanitari, il rispettivo ateneo è tenuto ad effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS 5 ; 2-PROFILO ASSICURATIVO, l’Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale  previste dall’art 31 del CCNL.

In qualità di medico specialista in odontostomatologia, posso ritenermi abilitato a rilasciare Certificazione di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica , previa accurata anamnesi ed E.O. ?
Risposta: Allo stato, nulla osta a che Lei possa rilasciare, ovviamente dietro accurata raccolta anamnestica e visita, certificato di sana e robusta costituzione al paziente, che lo richiede, per la pratica di una attività sportiva non agonistica. Ove invece la richiesta – sempre nell’ambito del non agonismo – riguardasse attività parascolastiche, attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti, Giochi della gioventù nelle fasi precedenti quella nazionale la certificazione è rilasciata solo ed esclusivamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (D.M. 28.2.1983 artt. 1 e 3).
A chi spetterà la certificazione dei crediti formativi per ciascun medico?
La certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento, come confermato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, è un’attività di pertinenza di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni. Per tale finalità è stato istituito il CoGeAPS: si tratta dell’organismo deputato alla gestione dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, che avrà il compito di trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni, i dati necessari affinchè gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti acquisiti. In riferimento a ciò è stato attivato uno specifico progetto tra l’Agenas/Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed il CoGeAPS stesso.
730 precompilato - Studi associati
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