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Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L’accreditamento consiste nell’assegnazione all’evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all’evento.

L’iscrizione all’Ordine professionale comporta l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M.

È compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi E.C.M. e rilasciare agli stessi un attestato apposito. I crediti sono assegnati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Possono organizzare i corsi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati definiti “Provider”, cioè agenzie formative riconosciute e certificate come idonee da un punto di vista scientifico e organizzativo. I provider sono certificati da AgeNaS (provider nazionali) o dalle Regioni e Province Autonome (provider regionali); il loro elenco è contenuto nell’Albo Nazionale dei Provider (gestito dalla CNFC).

L’OMCeO di Campobasso ha ottenuto l’accreditamento come Provider Regionale ed è in attesa di diventare Provider Standard.
L’Ordine promuove l’attività formativa attraverso la consulenza della Commissione Aggiornamento professionale e formazione.

Riferimenti normativi
Il programma nazionale di E.C.M. è iniziato nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999.
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 ha stabilito l’organizzazione e le regole per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010.
Dal 1 gennaio 2008 la gestione del programma di E.C.M., fino ad allora competenza del Ministero della Salute, è trasferita ad AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) all’interno della quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Il successivo Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 le ha parzialmente modificate per il triennio 2011-2013.
Con la Determina della CNFC del 17/07/2013 sono state date alcune precisazioni in merito alla normativa.

La Commissione Nazionale E.C.M. ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2014 – 2016 (50 crediti in un anno, minimo 25 massimo 75 all’anno).

Si ricorda che la prima iscrizione all’Albo nel corso dell’anno obbliga il professionista della Sanità ad acquisire i crediti E.C.M. a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

agenaSAGENAS

 

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