Il principio di buon andamento e gli obiettivi di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie impongono alle Aziende del SSN di non lasciare le proprie strutture operative senza direzione, siccome indispensabili per l’ordinato e proficuo funzionamento del servizio sanitario, che non può subire interruzioni, non potendosi quindi consentire che esse rimangano prive del responsabile delle attività che vi si esercitano.

Ciò vale, in particolare, per tutte quelle strutture, individuate nell’atto aziendale, che includono la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali e, ove previsto dagli atti di organizzazione interna,  anche di risorse finanziarie (presidi ospedalieri, dipartimenti, unità operative complesse, unità operative semplici a valenza dipartimentale o distrettuale).

Ad assicurare tale continuità provvede l’istituto delle sostituzioni, che opera sia nei casi di temporanea assenza del responsabile della struttura, sia nelle ipotesi di definitiva cessazione del suo rapporto di lavoro. Nel primo caso è lo stesso titolare dell’incarico che, entro il 31 gennaio di ogni anno, indica il proprio sostituto per le eventuali assenze dal servizio per ferie, malattia, o altro impedimento transitorio, mentre nell’ipotesi di vacanza definitiva del posto la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali per la copertura del posto.

Il nuovo CCNL dell’Area sanità ha in parte modificato le regole della materia, prevedendo ora, oltre al requisito della titolarità di un incarico dirigenziale diverso da quello di base, un criterio preferenziale per la designazione del sostituto che valorizza l’esclusività del rapporto e la titolarità di un incarico di struttura semplice ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione; quanto alle sostituzioni per la definitiva cessazione del titolare, tale criterio è integrato dalla valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati ed è stabilita una durata massima dell’incarico di nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. Per le sostituzioni del direttore di dipartimento o di altre articolazioni aziendali equiparabili si provvede, invece, sulla base della proposta formulata con cadenza annuale dallo stesso titolare dell’incarico.

Così sinteticamente ricostruito l’istituto delle sostituzioni nelle sue finalità istituzionali, vi sono aspetti di specifico interesse per la categoria medica meritevoli di considerazione.

Non può, infatti, trascurarsi che la disciplina contrattuale delle sostituzioni non è solo indirizzata al soddisfacimento delle esigenze di continuità e di regolare andamento delle attività assistenziali, ma è altresì dettata a beneficio dei dirigenti medici, i quali, nei casi di mancanza temporanea o definitiva del responsabile della struttura cui sono addetti, hanno interesse a poterne svolgere transitoriamente  le funzioni per maturare ulteriori titoli, acquisire maggiore esperienza professionale e conseguire i previsti incrementi retributivi.

Data la procedimentalizzazione prevista per il suo conferimento,  l’incarico di sostituzione non può essere assegnato a mera discrezione dell’Azienda e i dirigenti ospedalieri in possesso dei requisiti vantano un diritto soggettivo all’esatta e corretta applicazione delle regole poste dalla contrattazione collettiva, il cui inadempimento può essere fatto valere o per ottenere la ripetizione della procedura di conferimento, o per conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il canone generale di comportamento che opera in tutti i casi di selezione tra lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro beneficio è quello di correttezza e buona fede, per cui il datore di lavoro – ancor più se si tratti di una pubblica amministrazione – deve operare in maniera trasparente, procedendo a una  comparazione tra i candidati nel rispetto dei criteri previsti per la selezione e motivando adeguatamente la scelta effettuata.

Nelle sostituzioni, la valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati è ora prevista espressamente solo nei casi di cessazione del titolare, diversamente da quanto stabiliva il precedente CCNL; ciò potrebbe, quindi, indurre a ritenere che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto (1° gennaio 2020), tale comparazione non sia più necessaria nei casi di sostituzione per temporanea assenza del titolare. Tuttavia, appare incoerente che se ne possa prescindere, visto che l’indicazione del proprio sostituto da parte del responsabile della struttura è soggetta alle preferenze, prima ricordate, basate sugli incarichi dei vari dirigenti interessati, i quali ben possono equivalersi (si ricorda che l’intero sistema contrattuale degli incarichi dirigenziali non individua “gerarchie”, ma solo attribuzioni diverse, di pari dignità ed importanza), con la conseguente necessità di un confronto dei rispettivi titoli al fine di dar conto delle motivazioni della preferenza in favore dell’uno o dell’altro.

Un’ipotesi peculiare è, poi, quella della sostituzione affidata ad interim ad altro dirigente con corrispondente incarico, la quale, a differenza delle altre, non prevedeva la corresponsione dell’apposita indennità in favore del dirigente incaricato (mentre oggi il nuovo CCNL riconosce la possibilità di compensare il maggiore aggravio per il dirigente incaricato con una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa). Forse per questo a tali sostituzioni hanno spesso fatto ricorso indifferenziato le Aziende sanitarie, senza curarsi della residualità che, invece, le connota: la contrattazione collettiva, infatti, stabilisce che ad esse si può procedere solo ove non sia possibile dar corso alle altre ipotesi di sostituzione “interna”, ad esempio quando manchino dirigenti della struttura in possesso dei prescritti requisiti per assumere l’incarico di sostituto o nessuno di essi manifesti interesse in tal senso.

La questione è stata oggetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione ed anche della Corte d’Appello molisana, la quale, in particolare, nel sancire ad ogni effetto la residualità di tale procedura, ha riconosciuto al dirigente della struttura complessa rimasta priva del responsabile che aveva i requisiti per essere incaricato della sostituzione il risarcimento dei danni subiti a causa dell’affidamento dell’incarico ad interim ad un dirigente apicale di altra struttura.

                                                                                 avv. Mariano Morgese

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