Sì definitivo dell’Aula della Camera alla nuova normativa sulla responsabilità di chi esercita professioni in campo sanitario. Il testo  è stato approvato a Montecitorio identico a quello uscito dal Senato con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Contro hanno votato Si, M5S e Fi, la Lega si è astenuta.

“Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all’aiuto, e al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge”. Così il responsabile sanità del Pd e relatore del disegno di legge sulla Responsabilità professionale, Federico Gelli, ha commentato l’approvazione definitiva della legge oggi alla Camera.

”Si tratta – ha aggiunto – di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l’attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). Abbiamo inoltre modificato la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria. E ancora, nel testo si fa riferimento all’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti”.

“Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria”

La sicurezza delle cure. l’attuazione dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture, sanitarie o sociosanitarie e le regioni. Perché la sicurezza delle cure diventi effettivamente parte costitutiva del diritto alla salute, così come detta l’articolo 1, andrà costruita ex novo una protezione articolata. A partire dall’attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati su rischi ed eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituire con decreto del ministero della Salute. L’Osservatorio dovrà anche individuare progetti per la sicurezza delle cure e per la formazione del personale.
A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall’interessato. Ancora: con la legge scatta l’obbligo di pubblicare sui siti internet delle strutture sanitarie i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.

La responsabilità professionale. L’altro pilastro della legge è la revisione della responsabilità professionale. L’articolo 6 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies – “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” – che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Il giudice terrà poi conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida “bollinate” anche in sede di determinazione del risarcimento del danno.
In ambito civilistico, scatta un doppio regime di responsabilità: si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni.
Resta poi configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista).
Assume invece natura extracontrattuale – onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni – la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all’esame dell’aula del Senato.

La conciliazione obbligatoria.  Chi intenda esercitare un’azione di responsabilità civile dovrà comunque tentare una conciliazione, a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, incluse le compagnie di assicurazione, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento. Un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) – la legge ne riforma la disciplina – dovrà con le sue perizie aiutare a conciliare la lite: se il tentativo non riesce o trascorso il termine di sei mesi, si passa al giudizio.
L’azione di rivalsa, contemplata però solo in caso di dolo o di colpa grave, incontra paletti ben precisi: va esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento ed è inoltre esclusa se il professionista sanitario non è stato parte del giudizio. L’azione di responsabilità amministrativa verso il sanitario spetta poi al pubblico ministero presso la Corte dei conti: scelta mirata a evitare che siano le strutture pubbliche a dover avviare la rivalsa in sede civile contro i propri professionisti. La misura della rivalsa in ogni caso non può superare il triplo della retribuzione lorda dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento.

Polizze per tutti. La legge introduce una rete di copertura assicurativa “erga omnes”. Tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro. È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori di una delle struttura o che presti la sua opera in regime libero-professionale. O ancora, che agisca nella struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze per colpa grave.

L’azione diretta modello Rca. L’articolo 12 introduce la possibilità di un’ulteriore azione in capo al danneggiato: la possibilità di un’azione diretta – sul modello Rca auto – nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Anche qui, vige una serie di paletti: il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e il limite pecuniario delle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

Il Fondo di garanzia. Nei casi di importi eccedenti i massimali, di insolvenza o del venire meno della copertura per recesso unilaterale dell’impresa, infine, un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria offrirà una ciambella di salvataggio. Sarà gestito da Consap e alimentato dai versamenti annuali – il cui ammontare andrà fissato con decreto – delle imprese assicuratrici autorizzate alla Rc per danni da responsabilità sanitaria.

pdf259 TESTO DEFINITIVO APPROVATO

 

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