Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 15 febbraio la Legge 11/01/2018 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute- diventa pienamente operativa
Il provvedimento, la oramai famosa legge Lorenzin, è organizzato in quattro CAPI, il primo è una delega al Governo per la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, il CAPO II invece riguarda il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, sostituendo molti degli articoli del D.Lgs. n. 233 del 1946 e alcuni articoli del Codice Penale, mentre gli ultimi due CAPI sono rispettivamente disposizioni concernenti la Dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e norme per il coordinamento per le regioni e le provincie autonome.
Con Andrea Tuzio (nella foto), consulente per le normative dell’OMCeO di Roma, abbiamo cercato entrare nel merito della riforma degli Ordini, per capire cosa concretamente cambierà per l’Albo degli Odontoiatri.
“Innanzitutto -dice Tuzio- gli Ordini e le relative Federazioni nazionali, in qualità di organi sussidiari dello Stato, in virtù del tanto auspicato decentramento amministrativo, avranno maggiore autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati di interesse generale e l’intervento dell’organo statale sarà limitato soltanto ad attività che non possono essere adeguatamente esercitate a livello inferiore. Il Ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni, provvederà a chiarire le disposizioni in merito alle relative competenze.
Un’importante novità riguarda la separazione, nell’esercizio del giudizio disciplinare, della funzione istruttoria da quella giudicante. In ogni Regione saranno costituiti uffici istruttori di Albo, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo e con un rappresentante del Ministero della Salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, istituiranno il procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare.
Aumenteranno i componenti della Commissione Albo Odontoiatri, costituita da cinque componenti se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila. Precedentemente il limite massimo era di cinque componenti”.
Anche le procedure elettorali subiranno delle modifiche.
“La votazione della Commissione di Albo sarà valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti (prima era un terzo) degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore ad un quinto degli iscritti (prima era un decimo o comunque pari al doppio dei componenti il Consiglio). A partire dalla terza convocazione la convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Le votazioni dureranno da un minimo di due giorni a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgeranno anche in più sedi, con forme e modalità (da definire con successivo decreto del Ministero della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che ne garantiscono la piena accessibilità, anche con modalità telematiche.
I componenti del Consiglio Direttivo dureranno in carica quattro anni invece degli attuali tre. Sarà inoltre prevista l’elezione per ogni commissione di Albo, oltre alla figura del presidente e di vice presidente, che sostituirà il presidente in caso di necessità, anche quella di segretario per albi con numero di iscritti superiore a mille. Previsto un limite di due mandati per il presidente. Ogni commissione di Albo potrà sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario”.
Quali invece le novità per la Commissione Odontoiatri presso la Federazione Nazionale?
“La Commissione nazionale si comporrà di nove membri (attualmente sono cinque) eletti dai presidenti delle commissioni territoriali.
Ciascun presidente disporrà di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo. Tale disposizione ridurrà il peso elettorale degli Ordini con maggior numero di iscritti ove precedentemente ciascun presidente disponeva di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti, ponendo un limite minimo per l’espressione di almeno un voto (aspetto da chiarire ulteriormente con il Ministero della Salute)”.
La legge Lorenzin consentirebbe all’Albo degli Odontoiatri di staccarsi da quello dei medici?
Indubbiamente, ed è forse la novità più importante introdotta dalla Legge Lorenzin, ovvero la possibilità, nel caso in cui il numero di iscritti a un Albo sia superiore a cinquantamila unità, di richiedere al Ministero della Salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta. La costituzione del nuovo Ordine avverrà secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro della Salute.
Odontoiatria 33