Gentilissimi Colleghi,

il ricambio generazionale nella Sanità italiana, soprattutto nel sistema sanitario, è oramai al suo acme e genera, per gravi errori di programmazione, una forte carenza di medici in tutti i comparti, dall’ospedale al territorio, carenza alla quale si è cercato di dare rimedio con il recente decreto milleproroghe e gli ACN che hanno esteso l’età pensionabile, a richiesta e fino al 31/12/2026, a 72 anni. Nonostante ciò sono sempre più i medici che decidono di lasciare il lavoro attivo prima del raggiungimento del requisito anagrafico, 67 anni per i dipendenti e 68 per i convenzionati, e questo per una serie di motivi che per brevità riassumeremo in: demotivazione economica, turni massacranti, dissoluzione del rapporto medico-paziente, declino del ruolo e del prestigio sociale, aggressioni e atti violenti contro i camici bianchi, contenzioso medico-legale con costose coperture assicurative.

Ed è proprio su questo ultimo punto che cercherò di richiamare la vostra attenzione, attese le conseguenze, anche drammatiche, che potrebbero derivare dalla mancata conoscenza e/o dalla sottovalutazione del dettato legislativo.

La natura giuridica della responsabilità medica è definita dalla legge dell’8 marzo 2017, n. 24 c.d. legge “Gelli-Bianco”, nella quale il legislatore è intervenuto sul tema della responsabilità derivante dall’esercizio di attività sanitaria, compiendo un’opera di revisione complessiva e introducendo una serie di modifiche importanti rispetto al passato. Il 17 maggio del 2017 sul sito dell’Ordine pubblicammo, a opera del nostro legale Mariano Morgese, “La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: la disamina del legale ordinistico” riflessioni e appunti sulla neonata legge che, agli art. 10 e 11, introduce l’obbligo assicurativo con copertura degli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, ovvero l’estensione della garanzia assicurativa comunemente definita “Garanzia Postuma” e che è proprio l’argomento che porterò alla vostra attenzione.

Per Garanzia Postuma si intende l’ultrattività della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale oltre la cessazione della propria attività professionale per qualsiasi causa, ovvero se il Medico cessa la sua attività (per pensionamento o per altro motivo) deve avere una copertura per le richieste risarcitorie pervenute successivamente al pensionamento ma riferite a eventi accaduti durante la sua attività professionale fino a 10 anni antecedenti. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Da quanto rappresentato appare evidente che le conseguenze di un contenzioso medico-legale potrebbero essere estremamente importanti da un punto di vista civilistico e che quindi la tutela assicurativa “Postuma”, attesa l’estensione delle responsabilità agli eredi, appare quanto mai necessaria e vivamente raccomandata. Altrettanto evidente è che le garanzie e i massimali di copertura sono ampiamente diversi a seconda dell’attività esercitata e che le polizze collettive delle aziende, per i medici dipendenti, non sempre potrebbero essere sufficienti a garantire la copertura in caso di soccombenza.

In ultimo si segnala, sempre ad opera dell’avv. Morgese al quale vanno i miei più sinceri ringraziamenti, il DM del MIMIT n. 232, pubblicato in GU il 1° marzo scorso, che regolamenta alcuni aspetti attuativi.

Il Presidente

Pino De Gregorio

 

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